In tema di giudizio disciplinare dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, l'art. 59, Dpr n. 221/1950, prevedente che il sanitario interessato può richiedere alla Commissione di essere udito personalmente, va letto in relazione con il successivo art. 62, disponente che all'interessato va dato avviso dell'adunanza della commissione, e va interpretato nel senso che, una volta intervenuta la richiesta, la Commissione deve disporre l'audizione, rientrando nei poteri discrezionali di tale organo sentire o meno l'interessato solo nell'ipotesi che questi non ne abbia fatto richiesta; in tali termini la suddetta norma non si pone in contrasto con l'art. 24 cost., in quanto il diritto di difesa è assicurato dalla possibilità concessa all'incolpato di essere ascoltato personalmente.