La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con recentissima sentenza, in ordine ad una significativa vicenda, ha indicato alcuni importanti canoni interpretativi relativi al delicato ed attuale tema della individuazione di ciò che è farmaco e ciò che non può comprendersi in questa categoria. L'art. 1, punto 2, lett. b), della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che un prodotto non può essere considerato come medicinale ai sensi di tale disposizione quando, tenuto conto della sua composizione e in condizioni normali di uso, non è idoneo a ripristinare, correggere o modificare in modo significativo funzioni fisiologiche dell'uomo, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica.