Considerato che il contribuente svolge la sua attività in una sede corrispondente ai requisiti indicati dall'Asl committente; considerato, altresì, che non dispone di alcun bene capitale diverso da quelli necessari ad autorganizzare il proprio lavoro; preso nota che i compensi a terzi sostenuti nell'anno 2005 si riferiscono a somme versate al medico che lo ha sostituito per "grave impedimento"; si deve convenire che il contribuente esercita la propria attività professionale in assenza del requisito dell'organizzazione e che, quindi, per questo motivo non e assoggettabile al tributo preteso dall'Agenzia delle entrate.