Corte dei Conti
26/04/2010

Corte dei Conti - Sez. Giur. Sicilia - sentenza n. 828/2010 Onere raccolta del consenso informato

Ove anche il consenso sia stato raccolto, benché in maniera carente, da altro medico, ossia da colui che aveva curato la cartella clinica della paziente, l'obbligo di ottenerlo, dopo adeguata informazione, grava comunque sul medico che avrebbe effettuato la prestazione chirurgica. Peraltro, lo scarno modulo fatto sottoscrivere nel caso di specie, prima dell'intervento, avrebbe dovuto mettere in guardia sulla non corretta procedura seguita. Il medico esecutore dell'intervento è stato condannato a rifondere la l'Azienda ospedaliera.

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