L'operare sempre più frequente dell'Amministrazione, anche fuori dagli schemi del regolamento di contabilità dello Stato e mediante soggetti non inseriti in seno al proprio organico, rende irrilevante il titolo in base al quale è gestito il denaro pubblico, potendo l'investimento pubblico per l'acquisto di un apparecchio diagnostico essere oggetto di rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche di una concessione amministrativa ovvero di un contratto di diritto privato. La discriminante, infatti, consiste non più nella qualità del soggetto che opera (ben potendo essere un privato), bensì nella natura del danno e degli scopi perseguiti.