In caso di mancata acquisizione da parte dell'ASL di entrate percepite dal dirigente medico in ordine all'attività in regime “intramoenia” per aver comunicato un numero di visite inferiore a quelle realmente effettuate, vi è responsabilità del sanitario. Tuttavia avendo questi rifuso integralmente le somme omesse - che costituivano il danno contestatogli - ancorché fosse pendente il giudizio, dovrà pronunciarsi una sentenza che tenga conto non solo della originaria sussistenza dell'interesse ad agire, ma anche della sua permanenza fino al momento della decisione, e quando esso sia venuto meno in pendenza di fatti sopravvenuti, la pronuncia dovrà dare atto – in favore del medico ravvedutosi – della cessata materia del contendere.