Il direttore generale deve esercitare la propria attività in maniera esclusiva. Dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge 229/1999 emerge che il manager deve lavorare a tempo pieno per l'azienda sanitaria locale evitando “incarichi particolarmente impegnativi e assorbenti e dunque fra loro incompatibili tali da non consentire materialmente di assicurare ad entrambi i lavori tutto il tempo necessario”. Ne deriva un danno erariale dovuto al fatto che le competenze liquidate dalla P.A. erano eccedenti rispetto alla effettiva prestazione lavorativa resa.