Cassazione Sezione Penale
04/02/2013

Cassazione V - Sez. IV - sentenza n. 16237/2013 Colpa esclusa se il sanitario si attiene alle linee guida

La Corte di cassazione fornisce chiarimenti in materia di colpa medica  alla luce della disposizione introdotta dall'art. 3 della Legge n. 189/2012, con la quale è stata operata una parziale abolizione della fattispecie di omicidio colposo, con l'esclusione della colpa lieve nel caso in cui il sanitario si attenga alle linee guida e alle buone pratiche terapeutiche. Le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; così, l'osservanza di queste linee guida costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Questa disciplina “trova il suo terreno di elezione nell'ambito dell'imperizia”. La colpa avrà connotati di gravità solo qualora l'erronea conformazione all'approccio terapeutico risulti “marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia, al suo sviluppo, alle condizioni del paziente”.

 

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