Il registro operatorio ha la natura di atto pubblico diretto al soddisfacimento di esigenze di pubblica fede, in funzione della necessaria documentazione ed informazione del tipo di intervento invasivo praticato ai pazienti, delle modalità con cui è stato posto in essere, degli operatori che vi hanno preso parte, con specifica indicazione delle attività da ciascuno espletate. Va rilevato che la cartella deve riprodurre integralmente il contenuto del registro operatorio, con la conseguenza che è pertinente il richiamo all’insegnamento giurisprudenziale in ordine alla natura di atto pubblico degli atti interni della pubblica amministrazione, destinati a costituire ineludibili presupposti, di fatto o giuridici, di provvedimenti successivi che siano idonei a provare l'attività svolta dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni la regolarità delle operazioni da lui compiute per la realizzazione dei compiti istituzionali affidatigli.