Cassazione Sezione Civile
22/03/2013

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 7269/2013 Danni fetali: onere probatorio e prova testimoniale

La Cassazione ha preliminarmente ribadito che spetta alla donna che domanda il risarcimento l'onere di provare i fatti costituitivi della sua richiesta, cioè che l'informazione omessa avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo per la sua salute e che, in tale ipotetica situazione, avrebbe effettivamente optato per l'interruzione della gravidanza; pertanto, il rischio della mancanza o dell'insufficienza del quadro probatorio acquisito andrà a suo carico. Però, a fronte di un onere probatorio oggettivamente difficoltoso il rifiuto di generalizzazioni di tipo statistico deve comportare l'acquisizione, nel singolo processo, di ogni elemento probatorio che consenta di valutare la sussistenza o meno di convincimenti etici contrari ad un intervento abortivo, compresa la prova testimoniale ad oggetto circostanze successive all'epoca della gestazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.

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