Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241 del 1990 s.m.i. la domanda di accesso ai documenti amministrativi si intende respinta, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta e, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti oggetto della domanda di accesso.
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