Cassazione Sezione Civile
13/02/2013

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 3582/2013 La liquidazione del danno neonatale

La Gestione Liquidatoria di una Usl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, che la ha condannata al pagamento dei danni subiti da un neonato in occasione della nascita, consistiti nella distocia della spalla causata della compressione del plesso brachiale. La ricorrente ha poi contestato la liquidazione del danno e la sua omessa motivazione da parte del giudice. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in caso di colpa medica neonatale, nella liquidazione equitativa del danno morale sia necessario riferirsi alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, mentre nel caso di liquidazione del danno patrimoniale del neonato, non è sufficiente il generico riferimento alle "chances" di futuro lavoro.  

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