Consiglio di Stato
28/01/2003

Consiglio Reg. Siciliana - sentenza n. 36/2003 Unicità del rapporto di lavoro del medico col Ssn

L'impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, consente ad Asl e Ao di stipulare convenzioni con case di cura o altre strutture pubbliche o private per assicurare il diritto dell'ospedaliero a esercitare l'intramoenia, ma non autorizza le amministrazioni sanitarie a riattivare con il medico una convenzione già dichiarata incompatibile col rapporto di lavoro alle dipendenze del Ssn dalla legge 412/1991. Le parti contraenti delle convenzioni con l'Asl sono le case di cura o altre strutture pubbliche o private, e non certamente il medico della Asl per il quale vige il divieto assoluto di stipulare convenzioni.

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