Il servizio prestato presso una struttura privata, anche se convenzionata con il Ssn, non è utile ai fini dell'ammissione alle selezioni per titoli ed esami per l'accesso al II livello dirigenziale del personale del ruolo sanitario. Secondo l'art. 10, Dpr n. 484/1997 (regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Ssn), l'anzianità di servizio richiesta come requisito di ammissione deve essere “maturata presso amministrazioni pubbliche, Irccs, istituti o cliniche universitarie e IZS”, mentre l'attività esercitata in regime di convenzione con il Ssn da strutture sanitarie private non vale ad attribuire a queste ultime la natura di amministrazioni pubbliche.