Consiglio di Stato
25/09/2002

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 4824/2002 Remunerazione per i borsisti delle scuole di specializzazione mediche

In materia di borse di studio va distinto, da un lato, il profilo dell'ammissione alla borsa di studio, connotato da una posizione di interesse legittimo, dalla presenza di una procedura selettiva, da un atto di ammissione o concessione del beneficio, e d'altro lato, il profilo successivo di riconoscimento del diritto alla remunerazione adeguata o del diritto all'assegno, che, essendo predeterminato dalla legge e fissato in base a parametri predeterminati che escludono valutazioni discrezionali della p.a., si configura come un vero e proprio diritto soggettivo dello specializzando.

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