Consiglio di Stato
01/10/2002

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 5130/2002 Medici: il servizio rilevante ai fini del computo dell'indennità di tempo pieno

Per i medici transitati nelle Usl da settori diversi degli ospedali, il servizio rilevante ai fini del computo dell'indennità di tempo pieno prevista dall'art. 54, 10º comma, Dpr n. 348/1983, è soltanto quello durante il quale i sanitari non abbiano potuto esercitare, per divieto di legge o di regolamento, la libera professione. Quella indennità, infatti, è diretta a compensare la più intensa partecipazione alle attività istituzionali collegata al rapporto di lavoro a tempo pieno e a incentivare l'opzione per tale tipo di rapporto. Quando la nozione di tempo pieno venga articolata solo su un più esteso orario di lavoro, vengono meno i presupposti per remunerare quella speciale forma di partecipazione alle attività istituzionali dell'ente.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it