Non è legittimo disporre una rilevante trattenuta sullo stipendio di un dipendente Asl risultato non reperibile a una visita fiscale ''senza aver previamente cercato di verificare se le giustificazioni di fatto fornite dal dipendente avessero un fondamento''. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso in appello di un dipendente della Asl n. 4 di Parma contro il provvedimento di decurtazione dello stipendio inflittogli dall'amministrazione per essere risultato assente alla visita fiscale disposta presso l'abitazione estiva di Francavilla, dove l'interessato si trovava in congedo per malattia.