Consiglio di Stato
12/03/2001

Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza n. 1367/2001 Divieto di part-time per i dirigenti delle amministrazioni statali

Ai sensi dell'art. 1 comma 2, d.lgs. 29/1993 le aziende d'unità sanitaria locale devono essere considerate a pieno titolo amministrazioni pubbliche, ciò comporta l'applicazione dei principi del d.lgs. 29/1993 che ha sancito il divieto di part-time dei dirigenti delle amministrazioni statali, divieto quindi applicabile al personale medico di primo e secondo livello dirigenziale, proprio per l'analogia con le funzioni svolte dai dirigenti dei due differenti comparti: basti pensare allo svolgimento di incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale (dirigenti medici di primo livello), il vincolo del perseguimento degli obiettivi e la sussistenza della responsabilità per il raggiungimento del risultato e per il corretto funzionamento della struttura sanitaria di appartenenza (dirigenti medici di secondo livello).

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