Consiglio di Stato
15/03/2001

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 1515/2001 Mobilità ordinaria per medici ai vertici delle strutture sanitarie

La norma che consente al personale laureato, appartenente alle posizioni funzionali apicali, di effettuare domanda di mobilità ordinaria “ha un raggio d'azione circoscritto, che concerne solo i medici posti ai vertici di strutture sanitarie affidate alla responsabilità primariale”; pertanto “la disposizione non può essere applicata agli aiuti”. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso in appello proposto contro la Usl Bari 1 da un aiuto di ruolo addetto al servizio di medicina nucleare. Il Consiglio di Stato gli ha dato torto, in quanto l'applicazione del DPR 384/1990 non lo riguarda in quanto aiuto, e anche perché “il principio della necessaria corrispondenza tra la qualifica professionale del dipendente sanitario e le mansioni concretamente assegnate non ha una portata rigida e assolutamente inderogabile, ma va ragionevolmente correlato alle peculiari situazioni organizzative dell'amministrazione di appartenenza”.

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