Il carattere "preventivo" dell'atto regionale di programmazione sanitaria, volto a fissare il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, non deve intendersi nel senso strettamente cronologico, il che vuol dire che l'atto stesso può venire adottato nel corso dell'anno di riferimento ed operare con efficacia retroattiva per il periodo già trascorso; nondimeno, l'atto di programmazione deve considerarsi illegittimo qualora intervenga con notevole ritardo, in modo da non assicurare una regolare ed uniforme erogazione del servizio ed un'adeguata programmazione dell'attività dei singoli operatori.