Consiglio di Stato
14/06/2001

Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza n. 3151/2001 Incremento dotazioni organiche

Il divieto d'incremento delle dotazioni organiche della dirigenza sanitaria è dall'art. 26 comma 3, d.lgs. n. 29/1993 posto in riferimento "a ciascuna delle attuali posizioni dirigenziali" tale disposizione preclude quindi l'applicazione dell'art. 78 comma 3, Dpr n. 384/1990 (che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori mediante la trasformazione del 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale) essendo irrilevante che la sua attuazione implichi soltanto la sostituzione di posti preesistenti con altri al livello soprastante, lasciando immodificata la pianta organica nel suo complesso.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it