Consiglio di Stato
03/12/2001

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 6008/2001 Incompatibilità tra ruoli

Non c'è incompatibilità tra il ruolo di capo del personale di Asl e ruolo di presidente della commissione disciplinare

In caso di annullamento giurisdizionale della destituzione disposta in via automatica, l'amministrazione deve far applicazione della sopravvenuta legge n. 19/1990, i cui artt. 9 e 10 danno attuazione della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sulla destituzione di diritto, per determinati reati, senza previo esperimento del procedimento disciplinare; cosicchè è inapplicabile la disposizione di cui all'art. 119 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, che impone a pena di decadenza il rinnovo del procedimento disciplinare annullato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della relativa sentenza.

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