Il contratto di espianto di un rene è assimilabile a quello di prestazione d'opera e si perfeziona solo se vengono osservati scrupolosamente i requisiti previsti dalla Legge n. 458/67 e richiede, per essere valido ed efficace, una protezione del donatore per i rischi e un'assoluta gratuità. Ne consegue che tra gli elementi essenziali rientra indiscutibilmente la sussistenza di una garanzia assicurativa per i rischi immediati e futuri. La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi promossi dalla struttura sanitaria e dall'impresa assicurativa e compensato tra le parti le spese del giudizio.