Il giudice amministrativo ha chiarito che, pur in presenza di una omessa allegazione da parte dell'amministrazione di tutti gli elementi documentali, è necessaria la dimostrazione del fatto che la loro mancata cognizione abbia determinato una lesione nella sfera morale e nell'equilibrio interiore della ricorrente, consistente in un turbamento da ricondursi, eventualmente, all'incertezza della diagnosi o all'impossibilità di ricorrere ad altri presidi terapeutici stante l'indisponibilità degli accertamenti clinici. Pertanto, è inammissibile la domanda risarcitoria formulata in via generica ed astratta, anche se finalizzata ad ottenere un ristoro da stabilirsi in via equitativa. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, compensando le spese di lite.