Prendendo atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate supera la propria precedente restrittiva posizione e riconosce che l'autononìma organizzazione - presupposto applicativo del tributoregionale - sussiste solo quando il professionista utilizza uno studio attrezzato. Pertanto a questo proposito occorre monitorare due elementi di fatto esenziali: la disponibilità di beni strumentali ed il sostenimento di costi per il lavoro in modo non occasionale.