Ulteriori chiarimenti sulle modifiche alla disciplina delle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici apportate dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008
Un dipendente pubblico che sia assente per malattia per dieci giorni e, senza rientrare in servizio, produca una nuova certificazione medica per il prolungamento di altri dieci giorni della assenza si vedrà trattenuto l'importo del trattamento economico accessorio solo per dieci giorni. Se invece rientrerà in servizio e si assenterà nuovamente per altri dieci giorni la ritenuta sarà operata sia sul primo periodo che sull'ulteriore assenza.