Richiesta di rinuncia agli effetti pensionistici del provvedimento di riscatto
La nota conferma la piena validità e attualità dell'orientamento interpretativo espresso dalla nota informativa del 1999 in base alla quale gli iscritti INPDAP possono rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto anche dopo l'integrale pagamento del relativo onere a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la deerminazione dell'ammontare della pensione e senza possibilità di chiedere la restituzione dell'onere già versato.