Nel rapporto di lavoro subordinato deve riconoscersi la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità. Ciò dovendosi riconoscere che nel corso del periodo di aspettativa per infermità il lavoratore matura il diritto al congedo ordinario e che tale diritto sia monetizzabile in caso di mancata sua fruizione per cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.