Cassazione Sezione Penale
21/05/2012

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 28480/2012 Infermiere generico non ha titoli per l'assistenza professionale

I giudici hanno chiarito come la normativa vigente abbia completamente innovato la disciplina della professione infermieristica, definendo gli specifici requisiti necessari per il suo esercizio non abusivo, introducendo la necessità del diploma universitario ed eliminando la distinzione tra infermiere generico e professionale. Le mansioni assistenziali già attribuite dalla precedente disciplina all'infermiere generico vanno ricondotte nel più ampio quadro delle funzioni spettanti all'unica figura di infermiere professionista oggi esistente. Il primo può solo coadiuvare il secondo in tutte le sue attività ed i suoi compiti devono essere limitati a determinate mansioni, su prescrizione del medico, nell'ambito ospedaliero; tali previsioni escludono la possibilità che possa svolgere delle funzioni senza la presenza in turno del medico e dell'infermiere professionale.

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