Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere la questione in via definitiva, ha affermato che nel procedimento disciplinare e nei confronti dei provvedimenti che lo definiscono, non emergono situazioni giuridiche soggettive tutelabili se non, appunto, quella del professionista inquisito, qualificabile come interesse oppositivo. In realtà, il procedimento disciplinare non ha la funzione di tutelare le situazioni giuridiche soggettive dei terzi come nel caso specifico dell'Associazione di consumatori essendo, del resto, strutturalmente inidoneo a farlo.