Consiglio di Stato
31/07/2012

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 4364/2012 Specializzandi: Consiglio di Stato favorevole al risarcimento

Il Tar per l'Abruzzo ha respinto la domanda proposta da due sanitari diretta ad ottenere la corresponsione delle indennità previste dalla normativa comunitaria a titolo di borsa di studio ovvero di risarcimento del danno per mancato compenso per la frequentazione dopo la laurea in medicina e chirurgia, di corsi di specializzazione in periodi compresi tra gli anni accademici 1983/84 e 1990/91. Il Consiglio di Stato, relativamente alla data di decorrenza della prescrizione, ha osservato che la lacuna contenuta nell'ordinamento giuridico è stata parzialmente colmata con la legge n. 370/1999 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoghe prestazioni, ma tuttavia esclusi dall'art. 11, hanno avuto in quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale delle pretese risarcitorie comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della norma (art. 11 L. 370/1999).

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it