Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente condiviso la posizione del giudice di primo grado affermando che è affidata alle aziende sanitarie locali l'attribuzione di un valore economico a ciascuna posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo, secondo parametri di riferimento che sono stabiliti in misure diverse per i dirigenti cui sia affidata la direzione di struttura complessa oppure semplice e per i dirigenti cui non sia affidata la direzione di struttura. La parte variabile della retribuzione di posizione dipende dunque dal valore economico della funzione dirigenziale secondo le valutazioni discrezionali di tipo organizzatorio dell'Azienda con la conseguenza che laddove manchi la cosiddetta graduazione non potrà essere corrisposta la relativa voce della retribuzione di posizione.