Cassazione Sezione Civile
05/04/2012

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 5533/2012 Borse 83/91: non toccata la prescrizione più favorevole

Nel giudizio dinanzi alla Cassazione si è posto il problema della applicabilità del nuovo termine di prescrizione quinquennale introdotto con la Legge di stabilità dopo che la Suprema Corte era ormai giunta ad affermare il più favorevole termine decennale. Con la legge di stabilità 2012 è stato disposto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato. La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Il Collegio ha ritenuto che la nuova disposizione operi solo per l'avvenire, quindi potendo spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. La nuova norma potrà disciplinare soltanto la prescrizione di diritti insorti successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, derivanti da fattispecie di mancato recepimento verificatesi dopo di essa e non da fattispecie di mancato recepimento verificatesi anteriormente.  

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