Corti d'Appello
25/11/2011

Corte d'Appello Potenza - sentenza 25 novembre 2011 Trasferimento del dipendente Asl per incompatibilità aziendale

Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento prescinde dalla colpa dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, l'eventuale controllo giudiziario sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento del datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa.

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