Nel corso di un giudizio per responsabilità veniva chiamata in causa la compagnia assicuratrice del medico il quale aveva eseguito un intervento per cisti mammarie e riduzione del seno. L'assicuratore contestava la sussistenza di un obbligo di manlevare il sanitario confidando soprattutto sulla circostanza che il trattamento era intervenuto in regime di convenzione e non nell'espletamento della attività libero professionale. La Corte di Cassazione ha colto l'occasione per chiarire alcuni aspetti relativi alla cartella clinica in quanto documento prodotto nel giudizio. Ha osservato che la natura di certificazione amministrativa delle attestazioni contenute nella cartella clinica redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il Ssn, al pari di quelle dei certificati dei medici convenzionati, è ormai affermazione giurisprudenziale costante, ma il particolare regime è circoscritto alle sole trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento.