Circolari
27/11/2013

Ministero del Lavoro e Politiche sociali - nota prot. n. 20791/2013 Formazione necessaria per il lavoratore trasferito

Il Ministero del Lavoro, con la nota protocollo 27.11.2013 n. 37/20791, esclude l’obbligo di nuova formazione ai fini della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro nell'ambito della stessa azienda. Il lavoratore deve mantenere la medesima qualifica. L’obbligo del datore di lavoro di assicurare che ciascun addetto riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ovvero l’addestramento riferito alla specifica mansione sussiste nel momento in cui si verifichi una sostanziale variazione dei rischi a cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione a una nuova collocazione aziendale. La valutazione circa la necessità d'integrare la formazione del lavoratore ha come parametro la mansione svolta e l’eventualità di aggiornamenti formativi anche in base alle previsioni del documento di valutazione dei rischi.

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