Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad Interpello n. 25 del 22 luglio 2013, specifica che "non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtu' della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare le “modalita' di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, d.lgs. 151/2001] su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello".