La sostituzione nell'incarico dirigenziale, in caso di pensionamento del precedente titolare, ha una durata limitata nel tempo ed è finalizzata a consentire l'espletamento della procedura per la copertura del posto resosi vacante. Il periodo massimo per il quale essa può operare è pertanto di sei mesi, prorogabili a 12, nei quali spetta, a partire dal terzo mese, l'indennità prevista. La sostituzione, nell'ambito definito dalla disposizione, non configura esercizio di mansioni superiori, in quanto è considerata insita nelle funzioni normalmente attribuibili. A diversa conclusione deve giungersi qualora tale ambito venga superato ovvero quando si superino i tempi massimi previsti oppure la procedura venga espletata e il sostituto superi la selezione.