Cassazione Sezione Penale
26/04/2011

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 16328/2011 La colpa deve essere valutata in relazione alla difficoltà dell’intervento

In alcuni casi l’urgenza accresce la difficoltà di una corretta diagnosi. In tali casi non è ravvisabile la colpa medica. Infatti, l’individuazione della colpa deve essere rapportata alla specifica difficoltà del problema tecnico-scientifico affrontato. Ripercorrendo la giurisprudenza formatasi in materia, la Corte ha osservato che, dovendo la colpa del medico essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, sia perché la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia perché nell’arte medica l’errore di apprezzamento è sempre possibile, l’esclusione della colpa professionale trova un limite nella condotta del professionista, incompatibile con il minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all’esercizio della professione medica”.
 

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