I giudici ordinari e i Tar non possono occuparsi del recupero delle somme percepite da dipendenti pubblici che hanno svolto una attività ulteriore per conto di altri soggetti pubblici o privati senza preventiva autorizzazione da parte della propria amministrazione. La relativa competenza spetta alla Corte dei conti, in quanto trattasi di responsabilità erariale. Per cui la questione di legittimità costituzionale sollevata dai giudici ordinari e dai Tar dinanzi alla Consulta è da ritenere manifestamente inammissibile.