D.lgs. 119/2011, artt. 2 e 8. Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità
Fermo restando il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all'attività lavorativa nei periodi di cui all'art. 16, il legislatore ha introdotto (art. 2 del decreto 119/2011 che ha aggiunto all'art. 16 del d.lgs. 151/2001 il comma 1-bis) la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum. Lo chiarisce l'INPS con la circolare 27 ottobre 2011, n. 139.